Descrizione
Si avvisa la cittadinanza che, a seguito della dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sull'intero territorio della Regione Campania, il Sindaco ha emanato l'Ordinanza n. 78 del 12/06/2026 per la prevenzione e la lotta attiva contro gli incendi. Il periodo di massima allerta è stabilito dal 15 giugno al 30 settembre 2026.
Al fine di tutelare l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana e il patrimonio ambientale, si rende necessaria la rigorosa osservanza delle disposizioni contenute nell'ordinanza.
Informazioni importanti:
Divieti assoluti (dal 15 giugno al 30 settembre 2026):
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Combustione di residui vegetali: È severamente vietato bruciare residui agricoli e forestali.
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Abbruciamento di stoppie ed erbe infestanti: Il divieto è vigente dal 1° giugno al 20 settembre, anche nei terreni incolti.
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Fuochi all'aperto: Divieto di accendere fuochi nei boschi, nei pascoli e fino ad una distanza di 100 metri da essi.
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Materiale pirotecnico: È vietato accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi e mongolfiere di carta ("lanterne volanti") a una distanza inferiore a 1 km dalle superfici boscate e pascoli.
Obblighi di manutenzione e messa in sicurezza:
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Terreni incolti e campi coltivati: I proprietari, affittuari e conduttori hanno l'obbligo di realizzare fasce protettive o precese, sgombre da vegetazione secca, per una larghezza non inferiore a 5 metri lungo il perimetro dei fondi, al fine di evitare la propagazione del fuoco.
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Aree di interfaccia urbano-rurale: I gestori di strutture ricettive, campeggi e centri residenziali devono provvedere alla ripulitura dell'area circostante per un raggio di almeno 20 metri.
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Proprietari frontisti: Sussiste l'obbligo di mantenere sgombre da vegetazione le banchine e le scarpate stradali di propria competenza confinanti con aree boscate.
Sanzioni: La Polizia Locale e tutti gli Organi di Polizia vigileranno sull'osservanza del provvedimento. Le trasgressioni e la mancata esecuzione degli interventi di prevenzione saranno punite con sanzioni amministrative da € 25,00 a € 500,00, fatte salve le sanzioni statali e regionali previste e l'applicazione delle normative penali in caso di danni o inosservanza (artt. 423, 423-bis, 449 e 650 c.p.).
Per ulteriori dettagli è possibile consultare il testo integrale dell'Ordinanza allegato in fondo alla pagina.
A cura di
Ultimo aggiornamento: 17 giugno 2026, 12:23