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Elezioni Amministrative - Modalità di richiesta/rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali in formato digitale o cartaceo

Pubblicato il 23 aprile 2024 • Elezioni

I soli certificati di iscrizione nelle liste elettorali possono essere richiesti e acquisiti o ricevuti su carta oppure in formato digitale. 
(Articolo 38-bis, comma 3, del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021)
 
I certificati elettorali potranno essere anche collettivi e dovranno essere rilasciati dai sindaci nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta.
 
Per quanto riguarda i certificati elettorali in formato digitale, l’articolo 38-bis, comma 3, del decreto-legge n. 77/ 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 / 2021, ha stabilito che i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, necessari per le sottoscrizioni a sostegno di liste di candidati per le elezioni comunali, possono essere richiesti anche in formato digitale, tramite posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato.
 
In ogni caso, la richiesta deve essere accompagnata da una copia del documento di identità del richiedente. 
(Articolo 38-bis, comma 3, secondo e terzo periodo, del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021)
 
Se la richiesta dei certificati viene presentata attraverso la PEC o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, l’ufficio elettorale del comune deve rilasciare in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, i certificati richiesti nel termine improrogabile di 24 ore dalla domanda. 
(Articolo 38-bis, comma 4, primo periodo, del decreto-legge n. 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021)
 
I certificati elettorali rilasciati dal comune tramite PEC, ai sensi dell’articolo 38-bis, comma 4:
  • costituiscono, ad ogni effetto di legge, copie conformi all’originale;
  • possono essere utilizzati per la presentazione delle liste dei candidati nel formato in cui sono stati trasmessi dall’amministrazione comunale.
(Articolo 38-bis, comma 5, del decreto-legge n. 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021)
 
La conformità all’originale delle copie analogiche dei certificati elettorali ricevuti in forma digitale viene attestata:
  • dal soggetto che ne ha fatto richiesta oppure da un suo delegato;
  • con dichiarazione autografa autenticata, resa in calce alla medesima copia analogica dei certificati. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni i soggetti previsti dall’articolo 14 della legge n. 53 / 1990.
(Articolo 38-bis, comma 6, del decreto-legge n. 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021)
 
L’indirizzo pec del Comune di Montoro al quale possono essere inoltrate le richieste è il seguente: info.montoro@asmepec.it

Circolare Prefettura di Avellino - Certificati digitali inapplicabilità in materia elettorale principi semplificazione amministrativa

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Art. 38 bis D.L. 77-2021

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